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Categoria: TAR Lazio

Sottoscrizione del ricorso in formato CAdES, anziché PAdES

Il ricorso notificato e depositato con sottoscrizione in formato CAdES, anziché PAdES, è ammissibile e l’unica esigenza di regolarizzazione riguarda il deposito di un atto in nativo digitale sottoscritto in PAdES. Con questa pronuncia, il Tar Lazio ha chiarito che – al fine di considerare validamente apposta la firma sul ricorso – è sufficiente la sottoscrizione digitale con formato CAdES, tra l’altro pienamente idonea ad assolvere la funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore.

Tar Lazio, sentenza 25 maggio 2018 n.5912

Le linee guida ANAC in materia di trasparenza sono vincolanti?

Il Tar Lazio si è pronunciato sulla richiesta l’annullamento della determina ANAC avente ad oggetto le Linee guida «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» nella parte in cui precisa che “le presenti Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali”. Il collegio, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha evidenziato che le Linee guida risultano un atto di indirizzo e supporto e ha escluso che abbiano una immediata portata precettiva. Di conseguenza, le stesse possono essere oggetto di impugnazione avanti al giudice amministrativo solo unitamente all’atto specifico che, in applicazione di tale indirizzo ove recepito, incida in maniera puntuale sulla posizione giuridica del destinatario.

Tar Lazio-Roma, Sez. I, sentenza n. n. 01735/2018

L’accesso agli atti va sempre garantito per procedure interne finalizzate al conferimento di incarichi dirigenziali

Il TAR Lazio ha evidenziato che ogni qualvolta l’inadempimento di un obbligo dipenda dai malfunzionamenti degli apparati informatici della PA., tale circostanza non è attribuibile alla responsabilità dell’utente. Nel caso di specie, un cittadino a causa di un malfunzionamento dei server dell’amministrazione, si è trovato nella situazione di impossibilità materiale di dare riscontro positivo alla proposta di lavoro entro il termine perentorio previsto, non riuscendo ad effettuare l’accesso al servizio on line.

TAR Lazio-Roma, Sezione III-bis, sentenza n. 2254/2018

No all’accesso civico a parti tagliate di una videoregistrazione

Un’amministrazione ha trasmesso in streaming e poi pubblicato un video di una conferenza, successivamente modificato e ripubblicato in versione ridotta. Infatti, la telecamera era rimasta puntata sull’area destinata agli interventi e aveva filmato inavvertitamente colloqui personali e scambi di saluti avvenuti nel corso della pausa pranzo.

Un cittadino, con un’istanza FOIA, aveva chiesto di prendere visione del video in versione integrale e del provvedimento con il quale ne sarebbe stato disposto il taglio.

Il TAR ha rigettato la richiesta chiarendo che l’accesso a dati e documenti, può riguardare esclusivamente dati e documenti “detenuti” dall’amministrazione e che l’accesso ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali di un ente.

Inoltre ha anche chiarito che, tranne nel caso di esplicito consenso degli interessati, la pubblicazione da parte dell’ente di documentazione di videoriprese relative a conversazioni private è da considerarsi illegittima.

TAR Lazio, Sezione terza bis, sentenza n. 11628/2017

L’accesso agli atti va sempre garantito per procedure interne finalizzate al conferimento di incarichi dirigenziali

I giudici amministrativi  hanno precisato come sia sempre possibile e legittimo il controllo della verifica della regolarità della procedura selettiva (nella fattispecie, di interpello interno) da parte dei candidati che abbiano partecipato alla procedura comparativa.

Pertanto, la mancata ostensione della documentazione richiesta da un candidato, non favorevolmente selezionato, deve essere giudicata illegittima.

Interessante anche la parte della pronuncia relativa alla impossibilità di oscuramento delle parti inerenti dati giudiziari. Infatti, per il TAR Lazio tali parti devono essere visionabili, in quanto trattasi di requisiti di moralità imprescindibili per il conferimento dell’incarico e pertanto vi è sicuro interesse a verificare il corretto operato dell’amministrazione a tal riguardo, anche per sincerarsi che non sia stato nominato soggetto incompatibile.

TAR Lazio, Sez. II, sentenza n. 10749/2017