L’indirizzo PEC presente nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni può essere utilizzato per le notifiche
Nel caso in cui l’Amministrazione non abbia inserito un indirizzo Pec nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia, deve essere riconosciuto l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. se la notifica per via telematica del ricorso è stata effettuata ad una Amministrazione all’indirizzo Pec tratto dall’elenco pubblico IPA. Il Tar Campania ha affermato che l’indirizzo PEC presente in IPA non è del tutto inidoneo alla notifica di atti giudiziari alle Amministrazioni pubbliche, in quanto, ad esempio, viene considerato valido per la notifica agli enti impositori nel processo tributario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, d.m. n. 163 del 2013, con effetti potenzialmente fuorvianti in sede interpretativa anche per altri riti processuali, quale quello amministrativo, soprattutto in mancata iscrizione dell’ente nel registro Pec tenuto dal Ministero della giustizia. Pertanto, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per una rimessione in termini ai fini del rinnovo della notifica.
Tar Campania, Sez. VIII, sentenza N. 01653/2018